Che cos’è l’affitto civico?

L’affitto civico è un patto che agevola, tutela e garantisce contratti di affitto a canone concordato di immobili pubblici o privati situati a Bologna o nell’area della città metropolitana rivolti a persone singole, gruppi di coabitanti o nuclei familiari con reddito di fascia intermedia, per rispondere alle nuove urgenze abitative della Città metropolitana.

Possono fare domanda di locazione persone singole, gruppi di coabitanti o nuclei familiari con ISEE compreso tra 9.360 e 35.000 euro, sia per immobili privati che per immobili pubblici, e per questi ultimi a patto di rispettare i requisiti richiesti dai bandi e dalle norme in essi citate.

I contratti durano 3 anni, con una proroga automatica di 2 anni, come previsto dall’accordo territoriale sottoscritto il 28.3.2024 tra Associazioni dei Proprietari e Sindacati degli Inquilini, attualmente vigente su tutta l’area metropolitana di Bologna (Accordo Territoriale in materia di locazione concordata).

I canoni di locazione sono calcolati – secondo quanto previsto dall’accordo territoriale sottoscritto il 28.3.2024 tra Associazioni dei Proprietari e Sindacati degli Inquilini – sulla base della moltiplicazione dei valori espressi in €/mq/anno, in base alle caratteristiche dell’unità immobiliare: ubicazione, composizione e numero dei vani, tipologia, condizioni generali (Accordo Territoriale in materia di locazione concordata).

  • Cittadinanza italiana o titolo equiparato
  • ISEE compreso tra € 9.360 e € 35.000
  • Limiti sulla proprietà di altri immobili: puoi possedere al massimo il 50% di diritti reali (proprietà, uso, usufrutto, abitazione) su un alloggio nella Città metropolitana

Una volta individuato l’appartamento, verrà verificato da FAB il criterio di solvibilità economica: il canone non deve superare il 30% del reddito familiare netto

Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché questi sia titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 27/05/1998, n. 286 e sue modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “Testo Unico coordinato sull’immigrazione” e successive modifiche, sono ammissibili le domande di cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
È possibile presentare domanda anche in caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti, qualora sia stata già inoltrata relativa istanza di rinnovo; prima dell’eventuale assegnazione dell’alloggio sarà tuttavia necessario essere in possesso del permesso in corso di validità.
Da tale previsione è escluso il titolare di status di rifugiato che potrà beneficiare dell’assegnazione anche nelle more del rinnovo del proprio permesso di soggiorno per asilo, stante la natura permanente dello status di rifugiato, e il titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stante il riconoscimento permanente dello status di lungo soggiornante e la durata illimitata del relativo permesso di soggiorno. Nel caso di nucleo familiare, tale requisito deve essere in possesso solo della persona che presenta la domanda. Nel caso del gruppo di coabitanti, tale requisito deve essere in possesso di tutti i componenti maggiorenni del gruppo.

Si tratta dell’incidenza del canone di locazione (con esclusione degli oneri accessori) sul Reddito Familiare Netto (come definito dal Patto regionale per la Casa attualmente vigente), che deve essere in misura uguale o inferiore al 30%.

Il Reddito Familiare Netto è la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti di un nucleo familiare (lavoro, pensioni, affitti, ecc.) al netto di imposte e contributi sociali, e rappresenta la disponibilità economica reale di una famiglia.
Nel requisito del regolamento di Fondazione Abitare Bologna per la richiesta e l’assegnazione di un immobile con canone concordato, per Reddito Familiare Netto si intende l’Indicatore della Situazione Economica Simulata (ISE), come da definizione della Delibera regionale Patto per la casa.
Il valore ISE è determinato (ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPCM 5- 12-2013 n. 159) dalla seguente formula: ISE = Indicatore della situazione reddituale simulata (ISRs) + 20% Indicatore della situazione patrimoniale simulata (ISPs).

Si prende a riferimento l’ISEE di ciascun coabitante separatamente, poiché le persone coabitanti non costituiscono unico nucleo familiare. Quindi ciascuna persona deve possedere avere un ISEE compreso tra 9.360 e 35.000 euro e la condizione di solvibilità per l’intero ammontare del canone che, come da contratto, non può superare il 30% del suo reddito complessivo.

Il requisito ISEE è però l’unico che deve essere posseduto da ciascun coabitante, gli altri requisiti è sufficiente che siano posseduti da un richiedente rappresentante, cioè la persona che presenta il modulo per la richiesta del contratto d’affitto.

Il diritto all’alloggio acquisito permane fino alla scadenza del contratto. Alla prima scadenza contrattuale, come da accordi territoriali specifici (3 anni + 2 di proroga), si dovrà verificare se il conduttore abbia acquisito nel frattempo la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune. Sempre alla stessa scadenza, si verifica il permanere o meno del valore ISEE compreso tra 9.360 e 35.000 euro.
In caso di perdita di uno o più dei requisiti indicati nella normativa o nel bando di assegnazione, la persona conduttrice dovrà restituire l’alloggio con i tempi e le modalità indicati al momento della sottoscrizione del contratto.

Negli avvisi per l’assegnazione degli alloggi pubblici, verranno indicate in modo chiaro le modalità operative per le visite che verranno disciplinate in modo da garantire trasparenza e pari opportunità di accesso a tutti gli interessati (ad esempio: su appuntamento individuale oppure in più giornate e orari prestabiliti). Per gli alloggi privati la visita sarà concordata con la proprietà.

La titolarità del contratto potrà essere trasmessa a una delle persone coabitanti rimanenti, previa verifica dei requisiti di solvibilità in capo allo stessa. La verifica circa il permanere dei requisiti del gruppo di coabitanti, relativamente alle loro singole ISEE e solvibilità, verrà effettuata solo al maturare della scadenza contrattuale dei 3 anni + 2 di proroga.

No, perchè la destinazione degli alloggi deve rimanere abitativa, come previsto dal contratto al momento dell’assegnazione.

Per fare richiesta e partecipare non è necessario alcun impegno economico. Una volta conclusa la procedura di assegnazione, Fondazione Abitare Bologna richiede prima della stipula del contratto il versamento di un deposito cauzionale pari di regola a tre (3) mensilità.

Sì è possibile, sia come persone singole che con la formula dei coabitanti, ovvero persone che vivono insieme nello stesso alloggio e prendono la residenza pur non costituendo insieme nucleo familiare. In ogni caso è necessario che ciascuna studentessa o studente, sia in forma singola che in quanto coabitante, possieda un proprio ISEE compreso nel range tra 9.360 e 35.000 euro e il requisito di solvibilità.
Sì, nell’ambito dell’attività di front office che Fondazione Abitare Bologna svolge, ovvero nei limiti delle manifestazioni di interesse che riceve, tramite i propri canali informativi e comunicativi.
Sì, ma una volta esaurita la durata dell’affitto civico a canone concordato (3 anni + 2 di proroga), la proprietà ha facoltà di instaurare un nuovo contratto diverso, non necessariamente a canone concordato.

I requisiti richiesti sono gli stessi, ma le modalità di richiesta sono differenti: per gli alloggi pubblici bisogna partecipare a un bando pubblicato nella sezione ALLOGGI PUBBLICI, mentre per fare richiesta di un alloggio privato bisogna compilare il form situato nella sezione ALLOGGI PRIVATI.

Sono idonei tutti gli immobili privati siti nelle tre zone della città di Bologna (Pregio, A e B) e i nei comuni della Città metropolitana (54 comuni limitrofi).

Il rimborso dell’IMU è valido solo per gli immobili siti nella città di Bologna ed è valido per ogni alloggio affittato tramite FAB in affitto civico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Valgono i parametri stabiliti dall’accordo territoriale per il canone concordato, sottoscritto il 28.3.2024 tra Associazioni dei Proprietari e Sindacati degli Inquilini – sulla base della moltiplicazione dei valori espressi in €/mq/anno, in base alle caratteristiche dell’unità immobiliare: ubicazione, composizione e numero dei vani, tipologia, condizioni generali.
Ogni alloggio è differente ma nella sezione del sito Alloggi Privati è possibile consultare diversi esempi realizzati sulla base di immobili reali. Alla proprietà, FAB garantisce la rendita massima, colmando il gap tra l’affitto medio e quello massimo previsto dall’accordo.

Si può essere residenti a Bologna o in uno dei comuni della città metropolitana, ma non è un requisito necessario per effettuare la richiesta. Alla stipula del contratto però ci si impegna a prendere la residenza nell’abitazione assegnata.